Condizioni generali di contratto per le forniture e la prestazione di servizi
Le CGC si applicano alle forniture e alle prestazioni di servizi contrattuali di Federtechnik Kaltbrunn AG, salvo diverso accordo scritto. Con ogni conferma d'ordine del committente diventano parte integrante del contratto. Le comunicazioni tramite lettera / e-mail soddisfano il requisito della forma scritta ai sensi delle presenti CGC. L'onere di provare l'avvenuta comunicazione spetta al committente.
2.1 Gli ordini e le dichiarazioni di accettazione del committente valgono come offerta di conclusione del contratto.
2.2 I contratti regolati dalle presenti CGC si concludono con la conferma scritta dell'ordine da parte del fornitore. Le modifiche devono essere comunicate per iscritto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento. I dati tecnici, le illustrazioni, i disegni, le indicazioni di peso e di misura non sono vincolanti, se il fornitore non li ha confermati per iscritto. Restano riservate modifiche costruttive.
2.3 La prestazione di servizi si basa sui documenti messi a disposizione dal committente o da un suo terzo. Il committente è responsabile della completezza.
3.1 Tutti i prezzi del fornitore s'intendono EXW INCOTERMS 2020, più l'imposta sul valore aggiunto di legge vigente al momento della fatturazione. Tutti i costi accessori, quali spese di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni di esportazione, transito, importazione e altre, nonché autenticazioni, sono a carico del committente. Il committente deve inoltre sostenere ogni tipo di imposta, tributo, tassa e dazio.
3.2 Tutti i prezzi vengono fatturati nella valuta del fornitore.
3.3 Sono ammessi adeguati aumenti di prezzo se i costi di materiale e di lavoro alla base del calcolo sono cambiati in misura significativa dalla conferma scritta dell'ordine da parte del fornitore.
3.4 Il fornitore ha diritto di effettuare forniture parziali.
3.5 Le fatture del fornitore devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura.
3.6 I reclami devono essere presentati entro 5 giorni lavorativi, altrimenti la fornitura si considera approvata.
3.7 Non è ammessa la compensazione con controcrediti esigibili.
3.8 La data di scadenza è un termine essenziale se le fatture non vengono pagate puntualmente. Dalla data di scadenza è dovuto un interesse di mora del 5 % annuo, comprese le spese di sollecito, di incasso ecc. Il fornitore ha diritto di recedere dal contratto e di pretendere la restituzione della fornitura.
3.9 Se il fornitore ha consegnato in modo comprovato prodotti in parte difettosi, il committente è comunque tenuto a pagare la parte priva di difetti della fornitura, a meno che la fornitura parziale non abbia per lui alcuna utilità.
Fino al pagamento integrale del prezzo e di tutti i costi connessi alla fornitura, la fornitura rimane di proprietà del fornitore. Il fornitore è autorizzato a far iscrivere in qualsiasi momento la riserva di proprietà, con la collaborazione del committente, nel luogo e presso l'autorità competenti. Il committente è tenuto ad assicurare adeguatamente gli oggetti forniti.
5.1 Il termine di consegna concordato decorre al più presto dalla conferma scritta. Il passaggio di utili e rischi al committente avviene con la consegna al primo vettore.
5.2 Salvo diverso accordo, la fornitura avviene «franco fabbrica» (EXW INCOTERMS 2020).
5.3 Entro una tolleranza del 10 per cento della quantità complessiva dell'ordine sono ammesse quantità in eccesso o in difetto dovute alla produzione. Il prezzo complessivo concordato varia in proporzione.
6.1 I costi di produzione di utensili e altri mezzi di produzione (stampi, sagome ecc.) vengono fatturati separatamente dal prodotto da fornire. Salvo diverso accordo, sono da pagare al più tardi con l'invio del primo campione o, se questo non viene richiesto, con la prima fornitura di prodotti.
6.2 I rinnovi e le modifiche degli utensili sono a carico del committente.
6.3 Se durante il periodo di realizzazione degli utensili o dei mezzi di produzione il committente sospende o termina la collaborazione, tutti i costi di produzione sostenuti fino a quel momento sono a suo carico.
6.4 Gli utensili o i mezzi di produzione fabbricati o procurati dal fornitore restano di proprietà del fornitore.
6.5 Il fornitore si impegna a conservare gli utensili o i mezzi di produzione per il committente per 3 anni dopo l'ultima fornitura. Se prima della scadenza del termine il committente comunica che entro un periodo fino a un ulteriore anno verranno effettuati ordini, il fornitore è tenuto alla conservazione per tale periodo. In caso contrario può disporre liberamente dell'utensile o del mezzo di produzione.
7.1 Il fornitore garantisce al committente che la fornitura al momento della spedizione è priva di vizi materiali e giuridici. Il termine è di 24 mesi. Ogni garanzia ulteriore è esclusa. Il committente deve controllare senza indugio la fornitura all'arrivo nel luogo di destinazione concordato e, se del caso, contestarla per iscritto entro 8 giorni lavorativi. I vizi scoperti successivamente devono essere denunciati senza indugio entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta. Se le forniture vengono lavorate ulteriormente senza controllo, si considerano approvate.
7.2 Dopo la denuncia di vizi / difetti il fornitore può scegliere se esaminare le parti fornite sul posto o se richiedere che vengano rispedite per la verifica della pretesa di garanzia. In caso di garanzia accertata il committente ha diritto all'eliminazione gratuita o alla sostituzione. Non sussiste alcun diritto al recesso dal contratto né alla riduzione del prezzo d'acquisto. Se non sussiste un caso di garanzia, il committente deve sostenere tutti i costi. Per gli oggetti forniti sostituiti o riparati dal fornitore continua ad applicarsi il termine originario.
7.3 La responsabilità di sistema spetta al committente.
Il committente deve controllare senza indugio la prestazione di servizi dopo la sua esecuzione e contestare immediatamente per iscritto eventuali difetti entro 2 giorni lavorativi. L'omissione vale come accettazione della prestazione di servizi. Il fornitore risponde solo dell'esecuzione diligente della prestazione di servizi e non assume in nessun caso una responsabilità di risultato.
9.1 La responsabilità è disciplinata dalle disposizioni di legge applicabili (p. es. pretese di responsabilità civile). In nessun caso il fornitore risponde in caso di colpa lieve, di danni indiretti e mediati e di danni conseguenti, né del mancato guadagno, dei risparmi non realizzati, dei danni derivanti da ritardo nella fornitura o nella prestazione di servizi.
9.2 Il fornitore non risponde dei danni riconducibili a una delle seguenti cause:
- Trasporto difettoso
- Utilizzo illecito della fornitura al di fuori dello scopo previsto
- Manutenzione omessa
- Mancata considerazione delle condizioni locali
- Forza maggiore, come eventi naturali, sciopero, terrorismo o provvedimenti delle autorità.
Il fornitore rispetta la legislazione vigente in materia di protezione dei dati. Il committente acconsente alla trasmissione, all'utilizzo, alla memorizzazione e alla valutazione automatiche di dati personali nell'ambito dello scopo contrattualmente concordato. Se necessario per motivi di protezione dei dati, su richiesta del fornitore il committente sottoscriverà una adeguata dichiarazione di consenso, affinché possano essere adottate misure di protezione organizzative e tecniche nell'ambito delle leggi vigenti sulla protezione dei dati. I dati personali trasmessi vengono utilizzati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi contrattuali e, in forma anonimizzata, per valutazioni e misure di garanzia della qualità.
La rivendita delle forniture da parte del committente è ammessa solo insieme alla documentazione originale e con l'accettazione del fornitore.
12.1 Il fornitore o il suo eventuale licenziante restano titolari di tutti i diritti su tutte le forniture e prestazioni di servizi, descrizioni, prospetti, piani, documenti e supporti di dati, compresi brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. Il committente riconosce tali diritti al fornitore ovvero ai suoi licenzianti.
12.2 Il fornitore conferma che, per quanto a sua conoscenza, le descrizioni di forniture e prestazioni di servizi, i prospetti, i piani, i documenti e i supporti di dati consegnati al committente non violano diritti di terzi. Il fornitore non dà tuttavia alcuna garanzia che le descrizioni di forniture e prestazioni di servizi, i prospetti, i piani, i documenti e i supporti di dati consegnati al committente non violino diritti di terzi.
Qualora singole disposizioni delle presenti CGC siano ritenute non valide o parzialmente inefficaci da un tribunale arbitrale, da un tribunale ordinario o da un'autorità competente, ciò non influisce sulla validità delle restanti disposizioni né delle presenti CGC nel loro complesso. Le parti si adoperano per sostituire la disposizione inefficace con una efficace che si avvicini il più possibile al contenuto giuridico e allo scopo economico della disposizione inefficace.
14.1 I contratti conclusi a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti con un preavviso di 3 mesi.
14.2 In presenza di gravi motivi il fornitore può sciogliere il rapporto contrattuale in qualsiasi momento.
14.3 In caso di modifica di un ordine in corso da parte del committente, il fornitore può fatturare i pezzi già prodotti o le materie prime e i semilavorati non più utilizzabili per l'ordine modificato.
14.4 In caso di annullamento del contratto il committente deve assumersi i costi effettivamente sostenuti dal fornitore.
15.1 Foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da un contratto tra fornitore e committente è la sede del fornitore. Il fornitore ha inoltre il diritto di convenire in giudizio il committente presso la sua sede.
15.2 Le presenti CGC e il relativo contratto sono soggetti al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e delle norme di conflitto della legge federale sul diritto internazionale privato.